DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice di procedura penale, dopo le parole: «il perito,» sono inserite le seguenti: «la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato,».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 224-bis - (Provvedimenti del giudice per il compimento su persone viventi di prelievi di campioni biologici o accertamenti medici). - 1. Se per l'esecuzione della perizia è necessario procedere al prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi, ai fini della determinazione del profilo del DNA, ovvero ad accertamenti medici e non vi è il consenso della persona sottoposta all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, dispone con ordinanza motivata l'esecuzione obbligatoria del prelievo o dell'accertamento, se esso risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti e si procede per taluno dei delitti per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o per un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale è prevista la reclusione superiore nel massimo a tre anni.
      2. L'ordinanza che dispone il prelievo obbligatorio contiene, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio:

          a) le generalità della persona sottoposta all'esame o quanto altro valga ad identificarla;

          b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

 

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          c) l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per l'accertamento del fatto;

          d) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalità di compimento;

          e) l'avviso che l'interessato può farsi assistere da una persona di fiducia;

          f) l'avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, può essere ordinato l'accompagnamento coattivo.

      3. L'ordinanza è notificata all'interessato, alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.
      4. Le operazioni sono eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto.
      5. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti previsti dalla legge, ovvero che mettono in pericolo la vita, l'integrità fisica, la salute della persona o del nascituro, o che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità.
      6. Qualora il soggetto invitato a presentarsi per essere sottoposto alle attività indicate nel comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice dispone che sia accompagnato, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. L'uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma 2».

Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 359 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 359-bis. (Prelievo di campioni biologici su persone viventi). - 1. Il pubblico

 

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ministero, quando procede ad indagini per cui sono necessarie specifiche competenze e che richiedono il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi, ai fini della determinazione del profilo del DNA, ovvero accertamenti medici, se non vi è il consenso della persona sottoposta all'esame, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni di cui all'articolo 224-bis. L'autorizzazione è data con ordinanza quando le operazioni risultano assolutamente indispensabili per l'accertamento dei fatti e si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo o per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
      2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, le necessarie operazioni. Qualora il soggetto invitato a presentarsi per essere sottoposto alle operazioni di cui all'articolo 224-bis non compare senza addurre un legittimo impedimento, il pubblico ministero ne dispone l'accompagnamento, se occorre anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell'eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo entro quarantotto ore dalla relativa emissione. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore.
      3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 224-bis, commi 2, 4 e 5, a pena di inutilizzabilità del prelievo».

Art. 4.

      1. All'articolo 392, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: «sessanta giorni» sono aggiunte le seguenti:

 

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«ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-bis».

Art. 5.

      1. All'articolo 354, comma 3, del codice di procedura penale, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 72 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 72-bis. - (Prelievo di campioni biologici ed accertamenti medici su persone incapaci). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 224-bis e 359-bis del codice, se la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici è minore degli anni sedici ovvero interdetta per infermità di mente, il consenso è prestato dal genitore o dal tutore.
      2. Qualora la persona interessata è comunque incapace di intendere e di volere, il consenso è prestato dal coniuge non legalmente separato o, in mancanza, dal parente più prossimo entro il terzo grado, purché maggiore degli anni diciotto e non interdetto per infermità di mente.
      3. Se le persone indicate ai commi 1 e 2 mancano o non sono reperibili, ovvero si trovano in conflitto di interessi con la persona interessata, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice.
      4. Le persone indicate nei commi 1, 2 e 3 sono invitate a comparire nel giorno, nell'ora e nel luogo fissati per la comparizione. Nel caso di mancata comparizione, si applicano le disposizioni dell'articolo 133 del codice.

      Art. 72-ter. (Redazione del verbale delle operazioni di prelievo). 1. Nel verbale relativo alle operazioni di prelievo di campioni

 

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biologici o alla effettuazione di accertamenti medici è fatta espressa menzione del consenso eventualmente prestato dalla persona sottoposta ad esame.

      Art. 72-quater. (Distruzione dei campioni biologici). 1. All'esito della perizia o della consulenza tecnica su campioni biologici, il giudice dispone l'immediata distruzione del campione prelevato, salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile. La distruzione è effettuata a cura del consulente o del perito che ha proceduto alla relativa analisi, che ne redige verbale da allegare agli atti.
      2. Dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione, o dopo che è stata pronunciata sentenza non più soggetta ad impugnazione, la cancelleria procede, in ogni caso senza ritardo, alla distruzione dei campioni biologici prelevati».