1. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice di procedura penale, dopo le parole: «il perito,» sono inserite le seguenti: «la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato,».
1. Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 224-bis - (Provvedimenti del giudice per il compimento su persone viventi di prelievi di campioni biologici o accertamenti medici). - 1. Se per l'esecuzione della perizia è necessario procedere al prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi, ai fini della determinazione del profilo del DNA, ovvero ad accertamenti medici e non vi è il consenso della persona sottoposta all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, dispone con ordinanza motivata l'esecuzione obbligatoria del prelievo o dell'accertamento, se esso risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti e si procede per taluno dei delitti per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o per un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale è prevista la reclusione superiore nel massimo a tre anni.
2. L'ordinanza che dispone il prelievo obbligatorio contiene, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio:
a) le generalità della persona sottoposta all'esame o quanto altro valga ad identificarla;
b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;
c) l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per l'accertamento del fatto;
d) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalità di compimento;
e) l'avviso che l'interessato può farsi assistere da una persona di fiducia;
f) l'avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, può essere ordinato l'accompagnamento coattivo.
3. L'ordinanza è notificata all'interessato, alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.
4. Le operazioni sono eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto.
5. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti previsti dalla legge, ovvero che mettono in pericolo la vita, l'integrità fisica, la salute della persona o del nascituro, o che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità.
6. Qualora il soggetto invitato a presentarsi per essere sottoposto alle attività indicate nel comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice dispone che sia accompagnato, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. L'uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma 2».
1. Dopo l'articolo 359 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 359-bis. (Prelievo di campioni biologici su persone viventi). - 1. Il pubblico
1. All'articolo 392, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: «sessanta giorni» sono aggiunte le seguenti:
1. All'articolo 354, comma 3, del codice di procedura penale, l'ultimo periodo è soppresso.
1. Dopo l'articolo 72 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
«Art. 72-bis. - (Prelievo di campioni biologici ed accertamenti medici su persone incapaci). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 224-bis e 359-bis del codice, se la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici è minore degli anni sedici ovvero interdetta per infermità di mente, il consenso è prestato dal genitore o dal tutore.
2. Qualora la persona interessata è comunque incapace di intendere e di volere, il consenso è prestato dal coniuge non legalmente separato o, in mancanza, dal parente più prossimo entro il terzo grado, purché maggiore degli anni diciotto e non interdetto per infermità di mente.
3. Se le persone indicate ai commi 1 e 2 mancano o non sono reperibili, ovvero si trovano in conflitto di interessi con la persona interessata, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice.
4. Le persone indicate nei commi 1, 2 e 3 sono invitate a comparire nel giorno, nell'ora e nel luogo fissati per la comparizione. Nel caso di mancata comparizione, si applicano le disposizioni dell'articolo 133 del codice.
Art. 72-ter. (Redazione del verbale delle operazioni di prelievo). 1. Nel verbale relativo alle operazioni di prelievo di campioni
Art. 72-quater. (Distruzione dei campioni biologici). 1. All'esito della perizia o della consulenza tecnica su campioni biologici, il giudice dispone l'immediata distruzione del campione prelevato, salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile. La distruzione è effettuata a cura del consulente o del perito che ha proceduto alla relativa analisi, che ne redige verbale da allegare agli atti.
2. Dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione, o dopo che è stata pronunciata sentenza non più soggetta ad impugnazione, la cancelleria procede, in ogni caso senza ritardo, alla distruzione dei campioni biologici prelevati».